Il possesso di oro da investimento (lingotti e monete) e la compravendita di esso sono regolamentati dalla Legge n° 7 del 17 Gennaio 2000, che adegua la legislazione italiana alla normativa europea che consente l’acquisto e la vendita di oro da investimento esente da IVA. Principali articoli della legge n°7/2000 che disciplina la compravendita dell‘oro in Italia:
Articolo 1 – Commercio dell’oro
Cosa può essere considerato oro da investimento (monete e lingotti)
Le monete devono essere state coniate dopo il 1800, avere od aver avuto corso legale nel paese d’origine, avere una purezza pari o superiore a 900 millesimi ed essere vendute ad un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro fino contenuto.
I lingotti possono avere forma di lingotti o placchette, avere un peso superiore ad un grammo e purezza pari o superiore a 995 millesimi.
L’esenzione da Iva e chi può commercializzare oro nei vari formati L’oro fisico rientrante nella normativa oro italiana con la legge n°7/2000 non è soggetto, nella fase d’acquisto, ad imposte.
La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA. L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori Professionali in Oro” (come AUREA INVEST) autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia. I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono: Essere una società di capitali in forma di S.r.L o S.p.A;
Avere capitale sociale interamente versato; I soci devono avere i requisiti di onorabilità necessari allo svolgimento dell’attività.
Articolo 2 – L’Ufficio Italiano dei cambi
L‘Ufficio Italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, è stabilito a Roma. Essa ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro.
Lo scopo dell‘Ufficio è quello di comprare e vendere oro, valute estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani emessi all‘estero, titoli italiani emessi in valuta estera, e di eseguire generalmente tutte le operazioni collegate ai suoi fini. Inoltre, ha il monopolio del commercio dell‘oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell‘oro all‘estero.
Essa può proporre al Ministro del Tesoro norme intorno al commercio dell‘oro all‘interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell‘oro con l‘estero.
Articolo 3 – Disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento
L‘oro non è considerabile come un ricavo, data l‘assenza di esercizio di attività d‘impresa. Inoltre, non essendo rappresentato da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da intermediari finanziari, gli oneri dichiarativi incombono unicamente sul contribuente.
Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazioni sul quantitativo in possesso né sulla gestione.
Tassazione di privati (Soggetti residenti in Italia non in regime d‘impresa) Dal 1 luglio 2014 la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento è equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.
IN PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE: Deve essere corrisposta in misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia stata conservata la documentazione dell’acquisto.
IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE:Nel caso si sia sprovvisti della documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione.
PLUSVALENZA E MINUSVALENZA
La normativa oro dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza, ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta.
Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto.
Acquisto a titolo gratuito Nel caso di acquisto a titolo gratuito, la normativa oro richiede che il valore d’acquisto da considerare sia quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento.
Anche in questo caso il privato non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria. Sono state reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.
La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto. Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.