Questa guida è pensata per chi dispone già di oro fisico, sia esso in monete d’oro o lingotti d’oro, e si pone una domanda: “Esiste una normativa sull’oro da investimento? Quali sono gli adempimenti fiscali sul compro oro?”. Anche chi non possiede ancora dell’oro da investimento e vuole conoscere le leggi che ne regolano acquisto e vendita può trovare qui le risposte che sta cercando.

Innanzitutto rispondiamo subito alla prima domanda: sì, il possesso di oro da investimento (lingotti e monete) e la compravendita trovano una specifica normativa nella Legge n° 7 del 17 Gennaio 2000, che allinea la legislazione italiana alla normativa europea che consente l’acquisto e la vendita di oro da investimento esente da Iva.

Certo questa legge è molto ampia, tanto da spiazzare ad una prima lettura. Quindi noi di Aurea Invest vogliamo cercare di rendere tutto il più semplificato possibile fornendovi un sunto dei principali articoli della legge n°7/2000 che disciplina la compravendita dell‘oro in Italia. Pronti? Partiamo!

 

Articolo 1: Commercio dell’oro

Con il termine” oro” si intende:

  • L'oro da investimento, in forma di lingotti o placchette di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.
  • Il materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

 

L’oro fisico rientrante nella normativa oro italiana con la legge n°7/2000 non è soggetto, nella fase d’acquisto, ad imposte. La compravendita di oro fisico da investimento è esente da Iva. L’esenzione dell’Iva è prevista dalla normativa oro se risparmiatori ed investitori acquistano tramite Operatori Professionali in Oro (come Aurea Invest) autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia. I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono:

 

  • Essere una società di capitali in forma di S.r.L o S.p.A;
  • Avere capitale sociale interamente versato;
  • I soci devono avere i requisiti di onorabilità necessari allo svolgimento dell’attività.

Articolo 2: Operazioni finanziarie in oro, l’Ufficio Italiano dei Cambi

L‘Ufficio Italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, è stabilito a Roma. Essa ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Tesoro. Lo scopo dell‘Ufficio è quello di comprare e vendere oro, valute estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri ed italiani emessi all‘estero, titoli italiani emessi in valuta estera, e di eseguire generalmente tutte le operazioni collegate ai suoi fini. Inoltre, ha il monopolio del commercio dell‘oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell‘oro all‘estero. Essa può proporre al Ministro del Tesoro norme intorno al commercio dell‘oro all‘interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell’oro con l’estero.

 

Articolo 3: Disposizioni fiscali in materia di compravendita e possesso di oro da investimento

Data l‘assenza di esercizio di attività d‘impresa, l‘oro non è considerabile come un ricavo. Inoltre, non essendo rappresentato da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da intermediari finanziari, gli oneri dichiarativi incombono unicamente sul contribuente. Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati dichiarazioni sul quantitativo in possesso né sulla gestione.

Inoltre dal 1 luglio 2014 la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento è equiparata ad ogni altra rendita finanziaria. In presenza di documentazione deve essere corrisposta in misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia stata conservata la documentazione dell’acquisto. In assenza di documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione.

La normativa oro dispone che nel caso si sia verificata una minusvalenza, ossia una perdita derivante dalla vendita dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta. Se non si realizzano plusvalenze, nel termine di 4 anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto.

In casi di acquisto a titolo gratuito, il valore d’acquisto da considerare è quello dichiarato in tale momento e corrisponderà al valore di mercato vigente in tale momento. Il privato non dovrà effettuare alcuna segnalazione all’Anagrafe Tributaria. Sono state poi reintrodotte le imposte di successione e l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione.

La presenza di oro da investimento nell’attivo ereditario fa scattare l’obbligo degli eredi, in fase di compilazione della dichiarazione di successione, di tenere conto del valore dell’oro ricevuto. Il valore così calcolato secondo la normativa oro andrà a concorrere alla formazione dell’imposta di successione che verrà determinata seguendo le aliquote dell’imposta sulle donazioni e sulle successioni.

 

Articolo 4: Sanzioni

Per operazioni relative a transazioni in oro da investimento di importo pari o superiore a 12.500 euro vige l’obbligo di dichiarazione all’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF). L’obbligo scatta nei casi di cessioni dall’estero e verso l’estero, cessioni in territorio nazionale, operazioni in oro fisico da investimento a titolo gratuito e cessioni “estero su estero” di oro.

Chiunque svolge tali attività senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una sanzione che potrà variare dal 10% al 40% del valore negoziato. La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo nel quale l’operazione è avvenuta.

 

Articolo 5 e 6: Disposizioni finali e transitorie e abrogazione di norme

L’Articolo 6 della legge 7/2000 abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio italiano dei cambi, abrogando il Decreto Legislativo luogotenenziale n.331 del 17 maggio 1945, consentendo ai residenti in Italia di comprare e vendere oro da investimento senza imposta sul valore aggiunto.

 

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